AI e Codice penale: cosa rischiano le imprese con il nuovo articolo 437-bis
Dal 30 settembre 2026 nuove responsabilità penali per la sicurezza dei sistemi AI ad alto rischio. Cosa devono sapere Data Controller, deployer e imprese.
AI e Codice penale: cosa rischiano le imprese con il nuovo articolo 437-bis
L’Intelligenza Artificiale entra nel Codice penale
Quali sistemi AI sono considerati ad alto rischio?
Cosa punisce il nuovo articolo 437-bis?
Non serve necessariamente che si verifichi un incidente
Cosa rischia il Data Controller?
Il ruolo della sorveglianza umana: non basta dichiarare che esiste
E se il sistema AI è fornito da un’azienda esterna?
La novità riguarda anche le società: entra in gioco il D.Lgs. 231/2001
GDPR, AI Act e responsabilità penale: tre piani differenti
Cosa dovrebbero fare oggi le imprese?
La sicurezza dell’AI diventa una responsabilità organizzativa
Riferimenti normativi verificati
L’Intelligenza Artificiale entra nel Codice penale
L’Intelligenza Artificiale è ormai presente in numerose attività aziendali: dalla gestione dei documenti alla selezione del personale, dall’analisi dei dati fino al controllo di macchinari e processi industriali.
Ma cosa accade quando un sistema AI viene utilizzato in attività particolarmente delicate e la sua sicurezza non viene adeguatamente garantita? E chi risponde se un malfunzionamento o un’alterazione del sistema mette in pericolo le persone?
Dal 30 settembre 2026, queste domande assumono anche una rilevanza penale.
Con il Decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre, è stato introdotto nel Codice penale italiano il nuovo articolo 437-bis, dedicato all’omessa adozione delle misure di sicurezza e all’alterazione illecita dei sistemi di Intelligenza Artificiale ad alto rischio.
Le pene possono arrivare a sei anni di reclusione per determinate condotte di alterazione e, nelle ipotesi che mettono in pericolo la sicurezza dello Stato, raggiungere i dieci anni.
La novità interessa direttamente anche le imprese, perché introduce ulteriori possibili conseguenze nell’ambito della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001.
Attenzione, però: non significa che utilizzare ChatGPT o qualsiasi altro sistema AI esponga automaticamente un imprenditore a responsabilità penale.
Per comprendere la portata della disposizione bisogna distinguere i sistemi interessati, le condotte punite e le responsabilità effettivamente attribuibili ai diversi soggetti.
Quali sistemi AI sono considerati ad alto rischio?
Il nuovo articolo 437-bis riguarda specificamente i sistemi di Intelligenza Artificiale ad alto rischio, individuati attraverso il riferimento all’AI Act europeo, il Regolamento (UE) 2024/1689.
Non tutti i sistemi AI rientrano in questa categoria.
La classificazione dipende dalla funzione, dalla destinazione d’uso e dalle condizioni previste dalla normativa europea. In particolare, l’articolo 6 e gli allegati dell’AI Act individuano sistemi impiegati in contesti nei quali un errore può incidere significativamente sulla sicurezza o sui diritti delle persone.
Tra gli ambiti da considerare figurano, a determinate condizioni, dispositivi medici, componenti di sicurezza di prodotti regolamentati, infrastrutture critiche, occupazione e gestione dei lavoratori.
Pensiamo, per esempio, a un sistema AI che contribuisca alla gestione del traffico stradale attraverso la regolazione automatizzata dei semafori.
Se il sistema viene alterato oppure opera senza adeguate misure di sicurezza, potrebbe generare situazioni pericolose per automobilisti e pedoni.
Un altro esempio riguarda un sistema AI integrato in un dispositivo medico, dal cui corretto funzionamento possono dipendere valutazioni o interventi sanitari.
Si tratta di esempi utili a comprendere il problema, non di classificazioni automatiche: occorre sempre verificare se il singolo sistema rientri effettivamente nella definizione normativa di alto rischio.
Cosa punisce il nuovo articolo 437-bis?
La norma prende in considerazione principalmente due categorie di condotte.
La prima riguarda l’omessa adozione delle misure tecniche di sicurezza previste per la progettazione, l’addestramento, la produzione o l’immissione sul mercato di sistemi AI ad alto rischio, nonché l’omessa adozione delle misure di sorveglianza umana.
Quando da tali omissioni deriva un pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale, la pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni.
La seconda riguarda l’alterazione illecita dei sistemi AI ad alto rischio. Quando da tale alterazione deriva il pericolo previsto dalla legge, la pena è la reclusione da due a sei anni, salvo che il fatto costituisca un reato più grave.
Sono previste inoltre pene superiori quando viene messa in pericolo la sicurezza dello Stato.
La disposizione contempla anche le omissioni commesse per colpa grave e una specifica responsabilità dell’utilizzatore professionale che ometta intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana.
Il messaggio è chiaro: la sicurezza di determinati sistemi AI non riguarda soltanto il rispetto di procedure tecniche o amministrative. In presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, può assumere rilevanza penale.
Non serve necessariamente che si verifichi un incidente
Un aspetto particolarmente importante riguarda il concetto di pericolo.
Per l’applicazione dell’articolo 437-bis non è indispensabile che si verifichino un incidente, una lesione o un danno effettivo.
La disposizione richiede che dalla condotta derivi un pericolo per la vita, per l’incolumità pubblica o individuale oppure, nelle ipotesi specificamente previste, per la sicurezza dello Stato.
Questo non significa che ogni errore informatico o mancato aggiornamento costituisca automaticamente un reato.
Occorre accertare la condotta prevista dalla norma, gli elementi soggettivi richiesti e il pericolo derivante dal comportamento contestato.
La differenza è fondamentale.
Un sistema AI che restituisce una risposta inesatta non determina, per questo solo fatto, la responsabilità penale prevista dall’articolo 437-bis.
Diversa è la situazione in cui un sistema ad alto rischio venga gestito senza le misure richieste e tale omissione provochi un pericolo concreto per la sicurezza delle persone.
Cosa rischia il Data Controller?
Per i titolari del trattamento dei dati personali, il primo chiarimento riguarda la distinzione tra GDPR e AI Act.
Il Data Controller, secondo il GDPR, è il soggetto che determina finalità e mezzi del trattamento dei dati personali.
Il deployer, secondo l’AI Act, è invece il soggetto che utilizza un sistema AI sotto la propria autorità, al di fuori degli usi strettamente personali non professionali.
Un’impresa può essere contemporaneamente Data Controller e deployer, ma i due ruoli non coincidono necessariamente.
Di conseguenza, essere titolare del trattamento non comporta automaticamente una responsabilità penale per il funzionamento di un sistema AI.
Bisogna valutare quali attività l’organizzazione svolge concretamente, quali obblighi le competono e chi abbia adottato oppure omesso le misure previste.
Immaginiamo tre situazioni.
Un’impresa utilizza un chatbot generativo per predisporre comunicazioni aziendali. In questo caso rimangono rilevanti gli obblighi di protezione dei dati, riservatezza e utilizzo corretto dell’AI, ma non si configura automaticamente la fattispecie penale dell’articolo 437-bis.
Un’organizzazione sanitaria utilizza professionalmente un sistema AI ad alto rischio. Diventa importante verificare quali misure di sorveglianza umana siano richieste, chi debba applicarle e quali conseguenze possano derivare da una loro omissione intenzionale.
Un’azienda sviluppa o commercializza un sistema AI ad alto rischio. In questo caso assumono particolare rilievo gli obblighi di sicurezza relativi alla progettazione, all’addestramento, alla produzione e all’immissione sul mercato.
In tutti e tre i casi, la corretta individuazione dei ruoli costituisce il primo passo per comprendere le responsabilità.
Il ruolo della sorveglianza umana: non basta dichiarare che esiste
Uno degli elementi più significativi della nuova disposizione è il riferimento alla sorveglianza umana.
L’AI Act già attribuisce particolare importanza alla possibilità che i sistemi ad alto rischio siano supervisionati da persone adeguatamente preparate e dotate degli strumenti necessari per intervenire.
Il nuovo articolo 437-bis rafforza l’attenzione su questo aspetto prevedendo una specifica ipotesi penale per l’utilizzatore professionale che ometta intenzionalmente di adottare le misure di sorveglianza umana, quando ne derivi il pericolo richiesto dalla legge.
Ma cosa significa, concretamente, sorveglianza umana?
Non è sufficiente prevedere genericamente che un operatore controlli il sistema.
Occorre comprendere quali risultati debbano essere verificati, quando sia necessario intervenire, quali anomalie debbano essere segnalate e chi abbia l’autorità per interrompere o correggere il funzionamento.
La presenza formale di un responsabile non dimostra, da sola, che la sorveglianza sia effettiva.
Per le imprese diventa quindi importante documentare responsabilità, procedure, competenze e modalità operative, in proporzione ai rischi e agli obblighi applicabili.
E se il sistema AI è fornito da un’azienda esterna?
Questa è probabilmente una delle domande più interessanti per molte imprese.
Supponiamo che un’organizzazione acquisti da un fornitore specializzato un sistema AI ad alto rischio, destinato a supportare un processo produttivo o una funzione particolarmente delicata.
Il sistema è stato sviluppato da altri. L’impresa si limita a utilizzarlo.
Può quindi considerarsi completamente estranea alle responsabilità?
Non necessariamente.
L’AI Act distingue gli obblighi del provider, cioè il soggetto che sviluppa o fa sviluppare il sistema e lo immette sul mercato o lo mette in servizio alle condizioni previste dal regolamento, da quelli del deployer che lo utilizza.
Il fornitore può essere responsabile di determinate misure tecniche e della conformità del prodotto. L’utilizzatore professionale può avere, a sua volta, obblighi relativi all’impiego corretto e alla sorveglianza umana.
Occorre pertanto verificare il contratto, la documentazione tecnica, le istruzioni del fornitore, la destinazione d’uso e le responsabilità effettivamente attribuite.
Affidare lo sviluppo dell’AI a un soggetto esterno non significa trasferire automaticamente ogni responsabilità relativa al suo utilizzo.
La novità riguarda anche le società: entra in gioco il D.Lgs. 231/2001
Il nuovo quadro normativo non si limita alle pene detentive per le persone fisiche.
Il D.Lgs. 160/2026 introduce nel D.Lgs. 231/2001 l’articolo 25-vicies, dedicato ai reati commessi con l’uso di sistemi di Intelligenza Artificiale.
Tra i reati presupposto viene incluso anche quello previsto dall’articolo 437-bis del Codice penale.
Per questa fattispecie è prevista una sanzione pecuniaria per l’ente da 600 a 1.000 quote, oltre alla possibile applicazione delle sanzioni interdittive specificamente richiamate.
Queste ultime possono comprendere, secondo i presupposti di legge, la sospensione o revoca di autorizzazioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni e finanziamenti e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Anche in questo caso, però, la responsabilità della società non è automatica.
Occorre verificare le condizioni stabilite dal D.Lgs. 231/2001, tra cui la commissione del reato da parte di soggetti rilevanti e il collegamento con l’interesse o il vantaggio dell’ente.
Per le imprese dotate di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, la novità suggerisce quindi una verifica dell’adeguatezza della mappatura dei rischi e dei presidi esistenti.
Per le altre organizzazioni costituisce un ulteriore motivo per valutare con attenzione la governance dei sistemi AI effettivamente utilizzati.
GDPR, AI Act e responsabilità penale: tre piani differenti
Un errore da evitare consiste nel sovrapporre le tre normative.
Il GDPR disciplina la protezione dei dati personali e attribuisce al titolare specifici obblighi di liceità, trasparenza, sicurezza e responsabilizzazione.
L’AI Act introduce regole per i sistemi di Intelligenza Artificiale, distinguendo obblighi e responsabilità in funzione delle caratteristiche del sistema e del ruolo dei soggetti coinvolti.
Il Codice penale, con il nuovo articolo 437-bis, punisce determinate condotte riguardanti sistemi AI ad alto rischio quando ricorrono gli ulteriori presupposti previsti dalla fattispecie.
Un sistema può trattare dati personali senza essere classificato ad alto rischio ai sensi dell’AI Act.
Allo stesso modo, la violazione di un obbligo dell’AI Act non comporta necessariamente la commissione del reato previsto dall’articolo 437-bis.
Le tre discipline possono interagire, ma devono essere valutate separatamente.
Cosa dovrebbero fare oggi le imprese?
La prima risposta non dovrebbe essere acquistare nuovi strumenti tecnologici o produrre indiscriminatamente documenti.
Occorre anzitutto conoscere i sistemi AI effettivamente utilizzati nell’organizzazione.
Un percorso ragionevole può partire da alcune domande:
- Quali sistemi AI sono utilizzati e per quali attività?
- Qualcuno di questi potrebbe essere classificato ad alto rischio?
- L’impresa opera come provider, deployer o ricopre entrambi i ruoli?
- Quali misure tecniche e di sorveglianza umana sono richieste?
- Chi controlla il sistema e chi può intervenire in caso di anomalie?
- Le responsabilità dei fornitori e degli utilizzatori sono documentate?
- È necessario aggiornare procedure interne, valutazioni dei rischi o Modello 231?
Per i sistemi che trattano dati personali occorre inoltre verificare gli adempimenti GDPR, compresa l’eventuale necessità di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.
Nei casi previsti dall’AI Act possono aggiungersi specifiche valutazioni relative ai diritti fondamentali.
Queste attività non sono intercambiabili: ciascuna risponde a obblighi e finalità differenti.
La sicurezza dell’AI diventa una responsabilità organizzativa
L’introduzione dell’articolo 437-bis rappresenta un passaggio importante nell’evoluzione della disciplina italiana dell’Intelligenza Artificiale.
La questione non riguarda soltanto ciò che un sistema AI è tecnicamente in grado di fare, ma anche le condizioni nelle quali viene progettato, immesso sul mercato, controllato e utilizzato.
Per gli imprenditori, i Data Controller e i responsabili dei processi aziendali, il messaggio non deve essere interpretato come un invito a rinunciare all’innovazione.
Al contrario, è un richiamo alla necessità di accompagnarla con responsabilità chiaramente attribuite, controlli effettivi e adeguate competenze.
Non tutte le imprese che utilizzano l’AI sono esposte al nuovo reato. Ma quelle che operano con sistemi AI ad alto rischio non possono considerare la sicurezza e la sorveglianza umana semplici formalità.
Con il nuovo articolo 437-bis, in presenza delle condizioni previste dalla legge, queste omissioni possono assumere anche una rilevanza penale.
Ecco perché conoscere i propri sistemi AI, comprenderne la classificazione e governarne concretamente l’utilizzo diventa una parte sempre più importante della responsabilità d’impresa.
Riferimenti normativi verificati
- D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160 – Gazzetta Ufficiale: entrata in vigore il 30 settembre 2026.
- Articolo 12: introduzione dell’art. 437-bis del Codice penale, con le fattispecie e le pene previste.
- Articolo 15: introduzione dell’art. 25-vicies nel D.Lgs. 231/2001, con sanzioni pecuniarie e interdittive per gli enti.
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