Art.13 GDPR e riprese foto/video
L’Articolo 13 del GDPR è cruciale per gestire la raccolta e il trattamento dei dati personali, inclusi quelli ottenuti tramite riprese foto/video in spazi pubblici.
In questa news l’Articolo 13 del GDPR serve per comprendere:
Informazioni obbligatorie che il titolare del trattamento deve fornire quando raccoglie dati personali.
Riprese foto/video in spazi pubblici:
Implicazioni legali secondo il GDPR quando si fanno riprese in luoghi pubblici.
Informazioni da fornire agli interessati:
Come informare correttamente le persone che potrebbero essere riprese e quali sono i loro diritti (diritto all’informazione, accesso, rettifica, cancellazione, etc.).
Consenso e altre basi legali per il trattamento:
È sempre necessario ottenere il consenso per fare riprese in luoghi pubblici? O ci sono altre basi legali, come il legittimo interesse, che possono essere invocate?
Qui esempi concreti di come gestire la conformità al GDPR in situazioni comuni, come eventi pubblici, manifestazioni, videosorveglianza, ecc.
Fotografare o fare riprese video di persone in spazi pubblici è generalmente legale nei paesi che tutelano la libertà di espressione e la libertà giornalistica. Chi si espone consapevolmente in pubblico non può invocare una “ragionevole aspettativa di privacy”. Tuttavia, esistono limiti relativi all’uso delle immagini.
In Italia, chi intende pubblicare, commercializzare o esporre l’immagine di una persona comune scattata in luoghi pubblici deve ottenere il consenso del soggetto ritratto, come stabilito dall’art. 96 della Legge sul diritto d’autore, salvo eccezioni previste dall’art. 97. Queste eccezioni includono situazioni in cui l’immagine è giustificata dalla notorietà del soggetto, dal suo ufficio pubblico, da necessità di giustizia o polizia, o da scopi scientifici, didattici o culturali.
Il consenso non è richiesto nemmeno quando l’immagine è legata a fatti o eventi di interesse pubblico. Tuttavia, l’immagine non può essere esposta o commercializzata se pregiudica l’onore, la reputazione o il decoro della persona ritratta.
Il concetto di “messa in commercio” di un’immagine ha un’accezione ampia e include la sua vendita per fini commerciali, come la promozione di un prodotto, servizio o marchio, o l’autopromozione. L’articolo 10 del Codice Civile offre una tutela estesa rispetto all’art. 96 della Legge sul Diritto d’Autore (LDA), poiché non riguarda solo il ritratto, ma anche situazioni in cui una persona, pur non essendo il soggetto principale della foto, è comunque riconoscibile all’interno di essa, per esempio come sfondo in un contesto pubblico.
Secondo l’art. 10 del Codice Civile, una persona, i suoi genitori, il coniuge o i figli possono opporsi alla pubblicazione o all’esposizione dell’immagine in cui sono identificabili, richiedendo all’autorità giudiziaria che l’abuso venga interrotto. Ciò è possibile quando la pubblicazione è effettuata in violazione delle normative vigenti o quando causa un pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona. Resta comunque salva la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni. Pertanto, nel caso di immagini destinate a un uso commerciale, come per fini pubblicitari, il consenso della persona ritratta è sempre necessario, ed è consigliabile ottenerlo per iscritto nel momento stesso in cui la foto viene scattata, poiché reperire la persona successivamente potrebbe essere difficile. Questo consenso, essendo collegato a un diritto personale inalienabile, può essere ritirato in qualsiasi momento.
Diverso è il caso in cui l’immagine viene utilizzata per finalità giornalistiche, didattiche, culturali o per espressione artistica: in questi contesti, il consenso non è obbligatorio, ma il soggetto ritratto può chiedere che l’uso dell’immagine cessi qualora dimostri che tale impiego ecceda i limiti previsti dalla legge o che l’uso gli abbia procurato un danno.
L’immagine di una persona è considerata anche un dato personale. Ciò implica che, quando si scattano foto o si fanno riprese video in ambienti pubblici, si debba rispettare anche la normativa in materia di protezione dei dati personali, secondo il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). Questo comporta, oltre a chiedere il consenso per l’uso dell’immagine come stabilito dalla LDA, la necessità di fornire un’informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del GDPR, in particolare quando le immagini sono destinate a un uso che coinvolga il trattamento di dati personali. In tali casi, il consenso dell’interessato potrebbe essere richiesto anche come base giuridica per il trattamento del dato personale (l’immagine), ma si deve tenere presente che il consenso ai sensi del GDPR è distinto da quello richiesto dalla LDA per l’utilizzo dell’immagine.
Se l’immagine verrà utilizzata per scopi esclusivamente privati, come ad esempio per un quadro da appendere in casa, non è necessario ottenere il consenso ai fini della privacy. Tuttavia, quando l’immagine viene utilizzata per finalità che comportano la diffusione o la pubblicazione dell’immagine in contesti pubblici o commerciali, diventa necessario conformarsi alla normativa sulla protezione dei dati. Inoltre, l’informativa deve essere visibile e disponibile in modo chiaro per chiunque sia ritratto nelle immagini.
In sintesi, sia la normativa sul diritto d’autore sia il GDPR stabiliscono obblighi specifici quando si trattano immagini fotografiche o video di persone in spazi pubblici. Il consenso diventa obbligatorio se si tratta di utilizzo commerciale o se l’immagine viene diffusa in modo che possa pregiudicare la dignità della persona ritratta. Tuttavia, in determinati contesti (giornalistici, didattici, culturali) è possibile utilizzare l’immagine senza consenso, salvo il diritto della persona ritratta di opporsi qualora dimostri un danno o un uso improprio.