EPrivacy: cosa cambia per CookieWall e Soft Spam
Il Regolamento sulla Privacy Digitale introduce una novità in contrasto con le intenzioni espresse dalla nostra Autorità Garante per la Privacy.
Ne avevamo già parlato in anteprima qui
COOKIE WALLS
Le recenti Linee Guida italiane in merito ai cookie affermano inequivocabilmente l’illegalità dei cosiddetti “cookie walls”.
Il termine “cookie walls” si riferisce ai cookie che costringono gli utenti ad accettare i cookie di profilazione per poter visualizzare il contenuto di un sito web.
Il Regolamento sulla Privacy Digitale esprime un parere diverso in merito a questa questione.
Infatti, il Regolamento permette di subordinare l’accesso al sito web all’accettazione dei cookie, ma ciò non deve privare l’utente di una “reale possibilità di scelta”.
La “reale possibilità di scelta” si realizza quando l’utente può decidere tra:
usufruire di un servizio che richiede il consenso all’uso dei cookie per finalità aggiuntive; oppure
ottenere un’offerta equivalente che non richiede il consenso all’uso dei suoi dati per finalità aggiuntive.
In quali circostanze potrebbe verificarsi questo “squilibrio” secondo il Regolamento sulla Privacy Digitale?
Ad esempio, quando gli utenti sono obbligati ad accettare i cookie per poter utilizzare un servizio. Un’altra situazione di squilibrio potrebbe verificarsi nel caso di fornitori di servizi che operano in una posizione di “dominanza”. In questo caso, la posizione di “monopolio” può costituire un “squilibrio” che impedisce un consenso effettivo da parte dell’utente al rilascio dei cookie.
Ricordo del consenso al rilascio dei cookie
Per gli utenti che hanno prestato il consenso al trattamento dei dati, è necessario ricordare loro la possibilità di revocare il consenso a intervalli periodici non superiori a 12 mesi, fintanto che il trattamento continua.
Questo obbligo può essere adempiuto semplicemente installando un cookie che faccia comparire il “banner cookie” entro 12 mesi dal momento in cui l’utente ha prestato il consenso al rilascio dei cookie stessi.
SOFT SPAM
Regolamento sulla Privacy Digitale e “soft-spam”
Per “soft-spam” si intende la possibilità di inviare comunicazioni di marketing all’indirizzo email dell’utente relative alla stessa categoria di prodotti acquistati dall’utente stesso durante un acquisto online.
Si tratta di un diritto previsto dal Codice della Privacy.
Ovviamente, l’ecommerce deve esercitare questo diritto con particolare attenzione per evitare di effettuare “spam”. Lo “spam”, infatti, potrebbe verificarsi se il sito invia comunicazioni di marketing relative a prodotti di una categoria diversa rispetto a quella del prodotto acquistato, senza il consenso dell’utente.
Il Regolamento sulla Privacy Digitale interviene anche in merito al “soft-spam”.
Viene mantenuta la possibilità di inviare comunicazioni di marketing utilizzando il “soft-spam”.
Tali comunicazioni potranno essere inviate anche attraverso mezzi diversi dall’email.
Ad esempio, potranno essere usati:
– SMS
– MMS
– Messaggistiche
.. altri mezzi in grado di riprodurre video e/o comunicazioni sonore
Approfondisci qui