KissCam, eventi e privacy: cosa accadrebbe alla luce del GDPR
Nel corso di eventi sportivi, concerti e manifestazioni pubbliche è frequente l’uso di tecnologie di ripresa in tempo reale come le cosiddette “KissCam”, strumenti pensati per cercare tra il pubblico coppie intente a scambiarsi effusioni, per poi mostrarle sui maxischermi. In apparenza un momento divertente e coinvolgente, ma sul piano giuridico può diventare un serio problema in termini di tutela della privacy.
Un recente episodio avvenuto negli Stati Uniti — dove una coppia, probabilmente clandestina, è stata ripresa e proiettata sui maxischermi durante un concerto — ha riacceso il dibattito su cosa sarebbe accaduto se il fatto si fosse verificato in Europa, e in particolare in Italia, dove vige il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Le immagini sono dati personali
La normativa europea considera le immagini di una persona fisica come dati personali qualora questa sia identificata o identificabile. Se la ripresa consente di comprendere con chi si è, dove si è e cosa si sta facendo — ad esempio con atteggiamenti affettuosi — si può arrivare a rivelare anche dati di natura sensibile, come l’orientamento sessuale. In questo caso, i dati trattati rientrerebbero nella categoria speciale prevista dall’art. 9 GDPR, soggetta a particolari cautele e trattabile solo in presenza di esplicito consenso o altra valida base giuridica.
Il principio di finalità e la trasparenza informativa
Riprendere il pubblico in modo generico durante un evento può rientrare nel cosiddetto legittimo interesse del titolare (ad esempio, per documentare l’evento stesso), ma tale ripresa deve essere compatibile con il principio di minimizzazione e non deve violare la dignità o la reputazione dei soggetti inquadrati. Tuttavia, se le riprese sono effettuate con lo scopo specifico di selezionare e diffondere in tempo reale atteggiamenti intimi o relazionali (come nel caso delle KissCam), non si è più di fronte a una registrazione occasionale: si tratta di una finalità diversa e più invasiva che richiede maggiore attenzione.
In questi casi, la raccolta e la diffusione delle immagini devono essere precedute da un’informativa conforme all’art. 13 del GDPR, che illustri in modo chiaro:
- chi è il titolare del trattamento;
- quali sono le finalità e le basi giuridiche della ripresa;
- se e dove verranno diffuse le immagini (es. social, maxischermi, TV);
- per quanto tempo verranno conservate;
- i diritti dell’interessato, incluso il diritto di opposizione e di revoca del consenso.
L’informativa deve essere visibile e comprensibile
L’informativa può essere incorporata nel biglietto d’ingresso, stampata su pannelli informativi all’accesso all’area dell’evento o messa a disposizione in forma digitale (QR code, sito web ufficiale). Il semplice ingresso all’evento non può essere inteso come consenso implicito alla diffusione delle immagini per finalità ulteriori rispetto alla partecipazione.
Se è previsto un uso sistematico delle immagini, come la trasmissione su schermi, dirette o diffusione su piattaforme digitali, occorre una base giuridica solida, e il consenso esplicito rimane la forma preferibile quando i dati sono sensibili.
Quando il trattamento è illecito: il caso della Cassazione
Un caso emblematico è quello deciso dalla Corte di Cassazione nel 2021 (sentenza n. 36754/2021), in cui una donna è stata ripresa mentre camminava con l’amante durante la registrazione di un videoclip. La diffusione del video, pubblicata senza consenso, ha portato il marito a scoprire il tradimento e a chiedere la separazione. La casa discografica è stata condannata a risarcire la donna con 40.000 euro per violazione della privacy e della reputazione. I giudici hanno sottolineato che l’assenza di un’informativa adeguata e del consenso esplicito rendeva illecito il trattamento dell’immagine.
Obblighi per titolari e data processor
Gli organizzatori di eventi (titolari del trattamento) e i soggetti incaricati alla gestione delle riprese e delle pubblicazioni (data processor) devono assicurarsi che:
- il trattamento sia limitato, proporzionato e pertinente rispetto alla finalità dichiarata;
- venga garantita la sicurezza delle immagini raccolte;
- vengano adottate misure per gestire richieste di opposizione, cancellazione o limitazione del trattamento;
- i dipendenti e collaboratori siano formati e consapevoli del corretto uso delle riprese e della responsabilità connessa alla diffusione di contenuti audiovisivi.
Conclusione
La spettacolarizzazione dell’intimità, se non correttamente gestita, può trasformarsi in un’azione illecita e lesiva della dignità altrui. La legge europea, e in particolare il GDPR, offre un quadro di protezione solido, ma ciò che serve davvero è una cultura del rispetto: rispettare i volti, i corpi, le storie che ogni immagine porta con sé.
Siamo tutti tenuti a vigilare, soprattutto quando si tratta di dati altrui, ricordando che la leggerezza di un gesto può diventare il peso di un danno.
La privacy non è un ostacolo alla creatività, ma il suo perimetro più responsabile.

